COMPARTO C5. SONORA SCONFITTA PER L’AMMNISTRAZIONE IL VALORE DELLE AREE AL 2015 E’ DI € 49,59/MQ (2004-€ 41,36/MQ.2005- € 42,03/MQ) E NON € 100,70/MQ. SENTENZA N.290/2024

LO HA STABILITO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA SEZIONE 28, RIUNITA IN UDIENZA IL 30/05/2023.

Una sentenza articolata e ben supportata da elementi di stima idonee e logiche, in cui la semplice comparazioni di casi analoghi non risulta essere, la via maestra della disciplina dell’estimo urbano. Dunque i giudici “bacchettano” l’amministrazione scrivendo in sentenza, nelle conclusioni, che “ I criteri avallati dal Comune di Grottaglie, per sostenere la legittimità dell’originaria determinazione del valore dell’area, sono entrambi palesemente inidonei allo scopo…, è evidente che non possa in alcun modo equipararsi un’area immediatamente edificabile ad altra, seppur vicina, il cui iter a tal fine necessario (coi piani attuativi del piano regolatore) non sia neppure iniziato e dai tempi e costi assolutamente incerti”.

La notizia potrebbe fermarsi qui, ma attingiamo ancora dalla “STORICA” sentenza riparatoria e rigeneratrice per le decine di proprietari, che negli ultimi anni hanno vissuto un vero incubo.

Si resta basiti nel leggere in sentenza che “ Infine, è lo stesso Comune appellante che, nel richiamare una valutazione dell’U.T.E. del 13/11/2000, ha evidenziato la fissazione di un prezzo di mercato enormemente diverso da quello assunto dal detto Ente Civico, pari ad € 45,46: asserendo che, “entrata in circolazione la moneta unica europea”, sarebbe stata “nozione di comune esperienza che i prezzi delle abitazioni” fossero “rapidamente aumentati, quasi raddoppiandosi”.(?) Non rimane che condividere quanto “marmorizzato” dai Giudici “Orbene, anche tale ragionamento, a ben vedere, è sostanzialmente basato sul nulla. Si ignora la nozione di comune esperienza a cui fa riferimento la difesa comunale e da dove essa tragga origine. Ad ogni modo, ed in conclusione, non risulta affatto notorio, a questa Corte, che con l’entrata in vigore della nuova moneta europea i valori delle abitazioni (e dei terreni) siano addirittura raddoppiati.

Dunque prendendo atto delle rilevanti somme utilizzate negli anni dall’amministrazione per resistere nei diversi contenziosi , la conclusione è  che “la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n.2630/2014, proposto dal Comune di Grottaglie nei riguardi di….: P.Q.M. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il gravame del Comune di Grottaglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ridetermina il valore del terreno in questione come specificato in parte motiva; compensa le spese dell’intero giudizio”.