L’ALTRO PD CHIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE PER RENDERE ESECUTIVA LA SENTENZA N.290/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA SEZIONE 28, RIUNITA IN UDIENZA IL 30/05/2023.
Nelle passate settimane davamo notizia sul COMPARTO C5 della sonora sconfitta per l’amministrazione, considerato quanto stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione 28, riunita in udienza il 30/05/2023. I giudici ha imposto, per le aree incluse nel comparto, il valore delle al 2015 di € 49,59/mq (2004-€ 41,36/mq.2005- € 42,03/mq) e non € 100,70/mq. applicate dal Comune.
Il Partito Democratico, un po’ all’opposizione ed un po’ in maggioranza, sembra aver deliberato una la richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico, ed al riguardo si apprende dalla pagina social del COMPARTO C del quesito con cui si chiede “QUANDO CONVOCHERANNO IL CONSIGLIO MONOTEMATICO SUI COMPARTI C?È passato più di un mese e ancora della fissazione del Coniglio monotematico sui Comparti C non si sa nulla! Eppure, a norma dell’art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, doveva essere convocato entro 20 giorni dal deposito della relativa istanza, pena la convocazione da parte del Prefetto. È incredibile come l’Amministrazione Comunale resti sorda a un problema così grave e diffuso tra tanti cittadini grottagliesi, tanto da arrivare a disattendere gli stessi Regolamenti istituzionali! Noi aspettiamo altri dieci giorni, poi ci rivolgeremo al Prefetto”. E nelle more della diffusione ed implementazione di un documento deliberato dal gruppo ristretto del direttivo del partito( a cura dell’incaricato per l’urbanistica ed il territorio ), in cui si delinea la posizione esternare in consiglio comunale da parte dei consiglieri, l’altro PD si muove in altro modo.
L’altro modo, è quello di presentare in consiglio comunale l’adozione e successiva approvazione del piano particolareggiato redatto dall’Ing. Grazio Prete , in sede di redazione del nuovo Piano Regolatore del 1988. La novità, sarebbe, quella di approvare il piano particolareggiato con la riduzione dell’indice di fabbricabilità fondiaria, giustificato dal non più sostenibile elevato indice approvato a suo tempo, causa il decremento demografico in corso da tempo.
Autorevole esponente del PD, sembrerebbe impegnato con il sindaco a valutare, la proposta presentata dall’Avvocato Michele Mirelli, per conto di alcuni proprietari del Comparto 5 (di seguito presentata) di adozione ed approvazione del piano particolareggiato redatto nel dettaglio dall’Ing. Grazio Prete. Una soluzione questa che potrebbe sicuramente dare la stura all’annosa problematica, garantendo un ristoro economico ai proprietari del comparto, con la commercializzazione delle aree ed eventuali permute compensative con l’amministrazione comunale, la quale potrebbe individuare aree utili per l’insediamento di edilizia economica e popolare (ex 167/62).
Nota inviata nel settembre 2022 .
“OGGETTO: Valutazione compatibilità urbanistica piano di lottizzazione/particolareggiato di cui alle delibere del consiglio comunale n. 277/87 e 74/88, perimetrazione sub-comparti del Comparto C5-PRG vigente, ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lett h – L. R. n.6/79, mod-integr. con LL. RR. n. 66/79 e n. 56/1980 e Determina Dirigenziale n. 478 del 14.05.2020.…. in riferimento all’oggetto, valutato ed approfondita la Relazione Tecnica allegata alla determina dirigenziale n. 478 del 14.05.2020 “approvazione di linee guida/norme volte alla suddivisione dei comparti in sub-comparti, in applicazione dell’art. 12 co.3 lettera e-bis) della L.R. 20/2001 come modificato ed integrato da L.R. 5/2010, art.16 dalla quale si rileva che “Il Comune di Grottaglie è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di G.R. n. 1629 del 04.11.2003 e con DGR n.2965 del 28.12.2010 (nuova approvazione definitiva a seguito di sentenza TAR Puglia Sez. III, n. 2632/2008). Come per la maggior parte dei PRG di tradizione, anche nel PRG di Grottaglie il territorio comunale è suddiviso in diverse zone territoriali omogenee, che rimandano, per buon parte, all’articolazione e alle destinazioni previste dal DIM 1444/1968.Il nuovo PRG, approvato con delibera di G.R. n. 1629 del 4.11.2003 non modifica sostanzialmente la zonizzazione preesistente (né prevede una particolare espansione edilizia all’infuori di quella sancita dal precedente strumento urbanistico già notevolmente sovradimensionato), restando in questo vincolato ad un’idea di sviluppo legato alla crescita urbana, che si svolge nella direzione già tracciata in precedenza. Si precisa che la predetta normativa, a seguito della approvazione in via definitiva del P.R.G. con delibera della Giunta Regionale n. 1629 del 4/11/2003, e successivamente con la delibera della Giunta Regionale n. 2965/2010 di riapprovazione, è stata in parte modificata nei termini che vengono qui di seguito riportati: – tutte le zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444/1968 sono assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, come disciplinati dagli artt. 19 e segg. della L.R. n. 56/1980; 8 – con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.)”. Per quanto premesso, facendo espresso riferimento alle “c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F), e preso atto delle nuove procedure introdotte dalla sopracitata determina dirigenziale, lo scrivente dovendo procedere alla
redazione della perimetrazione di sub-comparti per il predetto Comparto 5,
produce preliminare elaborazione scritto-grafica di PIANO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO conforme alle “tavole sostitutive di dettaglio” (da tav. 27° a tav. 38F) valutate positivamente dal consiglio comunale di cui alle delibere del consiglio comunale n. 277/87 e 74/88 ( in atti dell’amministrazione comunale ) a voler esaminare la proposta preliminare di piano di lottizzazione/particolareggiato per il comparto (C5) ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lett h – L. R. n.6/79, mod-integr. con LL. RR. n. 66/79 e n. 56/1980”.
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