URBANISTICA
VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante “Legge urbanistica”;
VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante “Norme per la edificabilità dei suoli”;
VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, l’articolo
206, comma 1;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, e, in particolare, l’articolo 1-septies;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”;
RITENUTO necessario e indifferibile provvedere all’introduzione di disposizioni di semplificazione
in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la
riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari;
VALUTATA la necessità di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo
gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
VALUTATA la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare il mercato della compravendita
immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di
locazione dei beni immobili ad uso residenziale;
CONSIDERATA altresì la necessità di superare le incertezze applicative che rendono problematica
l’attività degli enti locali, cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio
2 edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana
e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [•];
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministro per la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1:
1) la lettera b-bis), primo periodo, dopo le parole “o di logge” sono aggiunte le seguenti: “o
di porticati”;
2) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
“b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale
sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile
anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o
regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche
con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le
opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio
stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto
visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee
architettoniche;”;
b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis:
1) al primo periodo, la parola “e”, collocata tra le parole “la stessa” e “da quello”, è
sostituita dalla seguente: “o” e le parole: “l’intero immobile o unità immobiliare” sono
sostituite dalle seguenti: “l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato
all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli
36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
3
determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre
altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5
e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.”;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: “al secondo periodo” sono sostituite dalle
seguenti: “al quarto periodo”.
c) l’articolo 23-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere
all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali
di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le
categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per
gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al
comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato
alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità
immobiliari presenti nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale,
né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17
agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il
passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti
dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è
soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le
disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.”
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: “il mutamento della destinazione d’uso” sono
aggiunte le seguenti: “di un intero immobile”;
d) all’articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: “interessi urbanistici,” sono inserite le seguenti:
“culturali, paesaggistici,”; e, dopo le parole “dell’assetto idrogeologico”, sono inserite le
seguenti: “previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
4
2) è aggiunto il seguente periodo:
“Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere
delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai
sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge
15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione
da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile
dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato
dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.”;
e) all’articolo 34-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza,
dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole
unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola
superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al
netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del
tempo.”;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre
tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore
dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non
strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione
delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali
di rappresentazione progettuale delle opere.”;
3) al comma 3 le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al presente articolo”;
4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione
di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta
5
altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione
I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica
sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma
3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico
regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità
di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le difformità che
costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui comma alle lettere b) e
c) del comma 1 del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di
cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2 o l’attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis ovvero,
in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli
regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito
negativo dei controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare
limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni,
presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si
applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di
cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria
per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.”;
f) all’articolo 36:
1) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “(Accertamento di conformità nelle
ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali)”
2) al comma 1, le parole: “in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23,
comma 01, o in difformità da essa” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31,
ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo
23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali” e le parole: “34,
comma 1” sono soppresse;
3) al comma 2, è soppresso il secondo periodo;
g) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:
“Art. 36-bis (L)
(Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità)
1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza
o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo
37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
6
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai
requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo Sportello unico
edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis subordinatamente alla preventiva attuazione, entro
il termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede
di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo Sportello unico edilizia può condizionare
il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi
edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di
settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla
rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le
segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo Sportello unico
edilizia individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in
sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le
necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle
norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di
realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis,
comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di
realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il
tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua
responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo
paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla
gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità
paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini
di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono
subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore
venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra
1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la
compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo
tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della
sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima; in caso di rigetto della domanda
7
si applica la sanzione demolitoria di cui all’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del
comma 1, si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono
sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i
termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio
rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e
ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica le sanzioni del presente testo unico.”;
h) all’articolo 37:
1) le parole “e accertamento in conformità” contenute nella rubrica sono soppresse;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: “articolo 36” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 36-bis”.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 5, ultimo
periodo e all’articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per
la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle
spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione
urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi
urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale.
Art. 2
(Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate
per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
disposizione possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma
1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di
comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
8
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Resta ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi
momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità
dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è
altresì indicata l’epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui
al comma 4.
4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico allega la documentazione di
cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione
della struttura con la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si
applicano le sanzioni penali comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione
dei diritti dei terzi.
Art. 3
(Disposizioni di coordinamento e entrata in vigore)
1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’articolo 34-bis, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e 36-bis, ad eccezione
del comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in
quanto compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni
possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo
svolgimento di funzioni tecniche nel settore dell’edilizia. Per le finalità di cui al primo
periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della
collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di soggetti terzi.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
9
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.__
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