di diffamazione nei confronti di Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari, che aveva sporto querela nei confronti del giornalista. La giudice ha condiviso le ragioni poste a fondamento della richiesta e ha ritenuto in particolare che “in tema di diffamazione è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale”. Il direttore, si legge nell’atto di archiviazione, e gli altri indagati “si sono limitati ad esprimere con linguaggio continente, una convinzione soggettiva strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione dell’altrui operato, senza dar luogo a un’aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui”. |
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