L’URBANISTICA DEI GIOVANI RAMPANTI A GROTTAGLIE…CONSIGLIERI MAGGIORANZA ASSENTI AGLI ULTIMI CONSIGLI COMUNALI.

AL TECNICO COMUNALI CONSIGLIAMO DI CONSERVARE LE OSSERVAZIONI PRODOTTE PER LE OPERE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELLE VIE DEI PAPI DI GROTTAGLIE.

Sempre più insistente trapela la notizia della “messa alla porta” di due autorevoli consiglieri comunali della maggioranza daloniana, il motivo, non aver dato giustificazione dell’assenza in sette consigli comunali.

Il caso “esplode” a pochi giorni dalla candidatura di D’Alò alla presidenza della provincia di Taranto e dopo la corposa azione di modificazione urbanistica della via dei Papi, a Grottaglie e cioè via LEONE XIII e via PIO XII.

L’8 aprile 2025, risultavano assenti i due consiglieri a cui si chiede giustificazioni per le diverse assenze ed anche per quella in occasione dell’approvazione “DELIBERA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, L.R. N.20 DEL 27/07/2001 CON RECEPIMENTODELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2022, N. 11”.

Nell’occasione, la maggioranza approvante in consiglio comunale, ha deliberato, oltre il dispositivo anche la bocciatura delle controdeduzione presentate , risposta redatta dal dirigente comunale  l’Ing. Restano.

 Alle osservazioni prodotte all’oggetto della variante, da chi scrive e dall’architetto Fanigliulo, non è difficile cogliere, da parte del tecnico redattore del testo, una non tanto velata forma di “bacchettatura” in merito alla sostanza ed al contenuto delle osservazioni prodotte.

Infatti, si legge nel testo che “ priva di fondamento, non trovano alcun riscontro nei contenuti della variante adottatanon trovano alcun riscontro nei documenti di PRG vige…numerose imprecisioni e inesattezze, che ne compromettono la validità…In particolare, emergono errori sostanziali”

Il recente arrivo della giovane Ingegnere, avrebbe dovuto consigliare una diversa interlocuzione con chi per decenni si è interessato della tematica urbanistica della città di Grottaglie.

Ing. Restano le osservazioni interessavano l’intera area DC3, come evidenziato nelle osservazioni per cui la non richiesta “bacchettatura” era evidentemente evitabile, ed una dovuta cortese interlocuzione con i proponenti avrebbe evitato questa plateale dimostrazione di “grandiosità” di preparazione e competenza giovanile.

In merito bisogna sottolineare pubblicamente in questa sede, che le osservazioni restano valide per la restante area oggetto della delibera n.102 del 21 dicembre 2024.

Infatti, leggendo con la dovuta autorevolezza, il dichiarato dell’Ing. Restano, si evidenzia che quanto osservato per la parte oggetto della delibera di variante, risulta inefficace, ma di contro lo è, e lo sarà, per la parte residuale prospicente su via Leone XIII-e questa volta-è giusto!! Vero Ingegnere?

Ma riportiamo il testo redatto dall’ING. RESTANO:

“CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni si riferiscono alla “valorizzazione, tutela e salvaguardia dello storico quartiere delle Ceramiche e la vista panoramica della vallata di genzano-mar piccolo”.

Un’analisi oggettiva della localizzazione dell’area oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/2024 dimostra l’assenza di qualsiasi interferenza con il quartiere citato e con le visuali paesaggistiche menzionate. In primo luogo, l’area in questione si trova a una distanza in linea d’aria

di circa 1,5 km a sud-est rispetto al quartiere delle Ceramiche, risultando dunque fisicamente separata e priva di un collegamento diretto con lo stesso. Tale distanza, unita alla morfologia delterritorio e alla presenza di edifici e infrastrutture intermedie, esclude qualsiasi impatto sulla tutela

e valorizzazione del quartiere storico. In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta compromissione della vista panoramica sulla vallata di Genzano-Mar Piccolo, si evidenzia che l’orientamento della visuale dal quartiere delle Ceramiche è prevalentemente rivolto verso sudovest, mentre l’area oggetto di variante urbanistica si colloca in direzione sud-est. Questo significa

che l’intervento in esame non rientra minimamente nel cono visivo della panoramica indicata e, di conseguenza, non può alterarne le caratteristiche percettive né compromettere il valorepaesaggistico del contesto.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le osservazioni presentate non trovino riscontro né dal punto di vista geografico, né da quello urbanistico e paesaggistico, e pertanto non possono essere accolte.

Nelle osservazioni si legge che l’area in oggetto di “variante urbanistica” sarebbe “compresa e vincolata dal Piano Particolareggiato del Centro storico e del quartiere delle Ceramiche. Pertanto, deve essere sottoposta a tutela e Salvaguardia secondo tutte le disposizioni normative e legislative relative ai Beni Culturali”.

Tale affermazione risulta priva di fondamento, in quanto l’area interessata dalla variante non ricade all’interno del perimetro degli strumenti urbanistici citati. Né il Piano Particolareggiato né altrivincoli specifici relativi alla tutela del Centro Storico e del Quartiere delle Ceramiche includono l’areain oggetto. Inoltre, l’area non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 136 del D.lgs. 42/2004 (Codicedei Beni Culturali e del Paesaggio), che tutela espressamente le opere di particolare interessepubblico dal punto di vista culturale e paesaggistico. Non essendo inserita tra i beni vincolati ai sensi

di tale normativa, l’area in esame non è assoggettata a specifici obblighi di tutela e salvaguardia in materia di beni culturali.Pertanto, si evidenzia che le osservazioni presentate si basano su presupposti non corretti e, diconseguenza, non possono essere accolte.

Le osservazioni fanno riferimento a una presunta realizzazione di 40.000 mc in un’area sensibile.

Tuttavia, tale affermazione è inesatta e fuorviante, in quanto la variante semplificata oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/2024 non introduce alcun incremento volumetrico rispetto alle previsioni già stabilite dal Piano Regolatore Generale (PRG). La variante in esame si

limita a consentire l’attuazione delle previsioni urbanistiche già vigenti per il Comparto DC3, attraverso la suddivisione in due subcomparti autonomi e funzionali, nonché a prevedere lapossibilità di realizzare medie strutture di vendita (M2). La volumetria complessiva massima rimane invariata e corrisponde a 26.500 mc, come già previsto dallo strumento urbanistico vigente perl’intero comparto DC3.Infine, si sottolinea che l’area interessata dalla variante non ricade in alcuna zona classificata come

“sensibile” secondo la normativa urbanistica e ambientale vigente. Pertanto, le preoccupazioni espresse nelle osservazioni non trovano riscontro nei dati tecnici e normativi e, di conseguenza, non possono essere accolte.

Le osservazioni fanno riferimento a un presunto “accordo di programma per la realizzazione di strutture commerciali, food e opere pubbliche in variante urbanistica” relativo a un’area sita in via Leone XIII. Tuttavia, tale riferimento è errato e non pertinente rispetto alla variante semplificata

oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/2024. L’area interessata dalla variante non si trova in via Leone XIII, bensì in via Pio XII, ed è oggetto di una modifica urbanistica adottata esclusivamente ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della Legge Regionale 20/2001, lettere e-bis ed equater. Non vi è alcun riferimento né alcun collegamento con un accordo di programma, né tantomeno con progetti che prevedano strutture commerciali, food o opere pubbliche da cedere.

Pertanto, le osservazioni si basano su presupposti errati e non trovano alcun riscontro nei contenuti della variante adottata, motivo per cui non possono essere accolte.

Le osservazioni suggeriscono di deviare gli interventi per la realizzazione di strutture commerciali, food e opere a valenza collettiva in altre aree del PRG e di assoggettarli a bando pubblico, pur trattandosi di un’area già classificata come DC3 – zona commerciale in via Pio XII.

Si precisa che la variante di PRG oggetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/2024 prevede esattamente la possibilità di realizzare strutture commerciali, sia food che non food, nel

rispetto delle disposizioni della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (“Codice del Commercio” della Regione Puglia). Tale previsione si inserisce coerentemente nell’assetto urbanistico dell’area, già individuata dal PRG come zona commerciale. Si evidenzia, inoltre, che le strutture commerciali non rientrano nella definizione di servizi pubblici, bensì in quella di servizi privati di interesse economico, la cui realizzazione avviene su iniziativa privata, secondo le modalità stabilite dal Codice del Commercio della Regione Puglia. Pertanto, non sussiste alcun obbligo di procedere tramite

bando pubblico per la loro attuazione.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le osservazioni pervenute non siano pertinenti e non possano essere accolte.

Le osservazioni pervenute pongono il quesito sulla presunta discrepanza tra la classificazione urbanistica dell’area interessata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/2024, sostenendo che essa sia indicata come EDc – zona per depositi ed esposizioni commerciali nella variante, mentre nel PRG vigente risulterebbe tipizzata come “esposizione permanente arti

ceramiche” o “pubbliche attrezzature e standard”.

Tale affermazione è priva di fondamento. L’area oggetto della variante semplificata è già classificata dal PRG vigente come EDc – Zona per depositi e per esposizioni commerciali. Si evidenzia che la

classificazione urbanistica delle aree è stabilita in modo chiaro e univoco dagli strumenti urbanistici vigenti. Non risulta, infatti, alcun atto di pianificazione che attribuisca all’area in questione la destinazione di “esposizione permanente arti ceramiche” o di “pubbliche attrezzature e standard”,

né vi sono previsioni urbanistiche che indichino un uso diverso da quello già definito come EDc. Pertanto, le osservazioni presentate si basano su un’errata interpretazione delle previsioni urbanistiche e non trovano alcun riscontro nei documenti di PRG vigenti, motivo per cui non possono essere accolte.

Le osservazioni pervenute risultano del tutto inaccoglibili, in quanto prive di fondamento e non pertinenti rispetto ai contenuti della Variante Semplificata di PRG oggetto della Delibera del

Consiglio Comunale n. 101/2024. L’analisi tecnica e urbanistica condotta evidenzia che le osservazioni contengono numerose imprecisioni e inesattezze, che ne compromettono la validità.

In particolare, emergono errori sostanziali nell’individuazione dell’ubicazione dell’area interessata,nell’attribuzione di presunti vincoli urbanistici e paesaggistici inesistenti, nella descrizione del contesto territoriale, nonché nella corretta interpretazione della destinazione d’uso prevista dagli

strumenti urbanistici vigenti. Inoltre, le osservazioni si basano su riferimenti normativi non applicabili al caso in esame, dimostrando una lettura non corretta della disciplina urbanistica e delquadro regolamentare vigente. La Variante Semplificata adottata si conforma pienamente alledisposizioni del PRG, della Legge Regionale 20/2001, nonché del Codice del Commercio della Regione Puglia (L.R. 24/2015), garantendo il rispetto delle previsioni normative e pianificatorie.Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le osservazioni pervenute non abbiano alcun fondamento tecnico, urbanistico o normativo e, pertanto, non possano essere accolte.

La Responsabile del Settore

Ing. Mariella Restano (*)”