IL MONUMENTO HA PIU’ DI SETTANTA ANNI E LA LEGGE NE TUTELA IL DECORO.I VIGILI URBANI PRESENTI IL 1 MARZO INTERVENGANO.

LA PARTE II DEL D. LGS 42/2004 NE CONFERMA LA TUTELA.SEN PIGNATELLI 1956” DA MOLTI ANNI I GROTTAGLIESI RIMPROVERANO AGLI AMMINISTRATORI CHE SI SONO QUI AVVICENDATI DI AVER TRASCURATO TALE DOVERE”.LA LEGGE”…TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”

Approfondiamo dunque quanto inviato al nostro giornale dal Ministero della Cultura, sul Monumento ai Caduti di Grottaglie , progettato dall’architetto Marcello Piacentini, scriveva al nostro giornale per il tramite del Segretariato regionale del MIC per la Puglia che “il monumento ai caduti è già sottoposto a tutela per legge come bene di proprietà pubblica avente più di 70 anni. L’apposizione di un decreto di vincolo, che di fatto non ha alcun effetto normativo rispetto al vincolo tuttora vigente, ha i suoi tempi procedimentali per legge ed è gestito dalla Soprintendenza e da questo Ufficio. L’apposizione del decreto, si chiarisce, non modifica in alcun modo gli obblighi già vigenti relativi alla tutela e al decoro del monumento. Vedasi la Parte II del d. lgs 42/2004 e s.m.”
E’ importante comprendere ed approfondire la tempistica e la motivazione che hanno determinato la realizzazione del sacrario Grottagliese, dalla documentazione storica e dalle dichiarazioni del Senatore Gaspare Pignatelli, di seguito riportate, si apprende che…” sul vero entusiasmo per il ricordo di tanti eroi noti ed ignoti… da molti anni i Grottagliesi rimproverano agli amministratori che si sono qui avvicendati di aver trascurato tale dovere”.


Dunque molti anni, a conferma di tanto e cioè che lo spazio temporale sia esondante i settanta anni si apprende dalla delibera del consiglio comunale di Grottaglie n.78 del 27 settembre 1956 “Monumento ai Caduti” di seguito modificata da delibera di consiglio comunale n.62 del 13 aprile 1957, “cit.Stea-Galletto .. in ogni paese si era fatto a gara per erigere, magari una sola modestissima colonna di pietra o di marmo, che perpetuasse il sacrificio di tanti nostri fratelli immolatisi per un fine comune il Senatore Gaspare Pignatelli scuote il tanto torpore e interessa l’assemblea il 27 settembre 1956…mi auguro, Sigg Consiglieri, che, dopo tanto parlare di onoranze ai nostri caduti in guerra, questa Amministrazione abbia la fortuna di eternare il ricordo del loro supremo sacrificio. Da molti anni i Grottagliesi rimproverano agli amministratori che si sono qui avvicendati di aver trascurato tale dovere. Desidero, quindi che il rimprovero popolare non abbia più ragion d’essere e ritengo che in ciò sono assistito dal consenso di voi tutti. Un dissenso tra noi sorge sul come tradurre in atto il proposito di onorare degnamente i Caduti Grottagliesi; ma non vorrei che un tale contrasto diventi una comoda scusa per un ulteriore rinvio dell’adempimento del nostro dovere”
Accertata e verificata la “lapidaria” affermazione del Segretariato regionale del MIC per la Puglia che “il monumento ai caduti è già sottoposto a tutela per legge come bene di proprietà pubblica avente più di 70 anni.”, raccogliamo l’invito ad approfondire la seconda parte del decreto legislativo 42/2004.
Nel caso di specie l’art. 11 del d.lgs. 42/2004 stabilisce le “cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela…sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose…I) LE VESTIGIA INDIVIDUATE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 50, COMMA 2.”comma 2 che stabilisce che “2. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi E MONUMENTI, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.”
Il capo III dello stesso decreto legislativo – Protezione e conservazione, Sezione I – Misure di protezione, “Art. 20. Interventi vietati Comma 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione…1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali”.


La normativa prevede ancora all’art. 22 “ Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia…1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza”.
Dalla congiunta verifica della normativa e della nota inviata al sindaco dalla soprintendenza (di seguito riportata) e l’assenza di riferimento sul cartello di cantiere, i lavori necessitavano di specifico parere di al precedente articolo 22, che l’amministrazione sembrerebbe aver richiesto nell’immediatezza del sopralluogo dello scorso 1 marzo. La nota comunicava in via cautelare l’applicazione del decreto legislativo 42/2004 del Capo II, dalla sezione I Capo II e dalla Sezione I capo IV del Titolo I.
Per quanto premesso, ad oggi l’organo di controllo e verifica locale, già presente il primo marzo 2024, ha prodotto una relazione con la quale si tipizzano i lavori eseguiti in relazione all’autorizzazione all’esecuzione degli stessi in conformità al decreto legislativo 42/2004 menzionato dal Segretariato regionale del MIC per la Puglia nella PEC inviata al nostro giornale?