DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO RELATIVE AL
CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI (COLUMBA LIVIA):
MISURE STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE,
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E MISURE PERIODICHE CONTRO LA
NIDIFICAZIONE DELLA SPECIE.
IL SINDACO
Premesso:
- che sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di casi di rilevanza igienico sanitaria
dovuti ad un incremento della popolazione di colombi urbani con stazionamento e utilizzo
come dormitorio di aperture e anfratti in edifici abitati o dismessi e di posatoi come cavi,
cornicioni e altri appoggi; - che sono pervenute presso l’Ente numerose segnalazioni e lamentele per presenza di cumuli
di guano e sul territorio comunale, con particolare riferimento ad alcune vie e immobili,
relative alla formazione di guano di piccioni su marciapiedi pubblici, strade, piazze e cortili; - che tali problematiche sono aggravate dall’accumulo del guano nelle reti anticaduta e di
sicurezza poste su prospetti di immobili privati (davanzali, balconi, aggetti in facciata, etc),
spesso in stato di abbandono e incuria;
Considerato che l’Amministrazione Comunale si impegna in iniziative volte a contenere il
proliferare della specie attraverso l’uso di metodi ecologici quali reti, dissuasori meccanici e/o
elettrici non cruenti, installazione di reti, filamenti multi-aghi sui davanzali, cornicioni, ecc. per
impedire la posa dei volatili sugli edifici e linee elettriche e telefoniche, di propria competenza;
Tenuto conto che la presenza di piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, costituisce
un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all’uomo di
malattie infettive e parassitarie (comprese zecche molli o zecche dei piccioni e acari), per il pericolo
di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti, nonché per problemi di
decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi, con onerose spese
straordinarie di manutenzione, pulizia di superfici, strade e marciapiedi.
Richiamati il Regolamento Edilizio Comunale e il Regolamento di Igiene Urbana, che così
sanciscono: - Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde
evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere. - Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata, la disinfestazione è imposta con spese
a carico dei proprietari, sotto la vigilanza del competente Servizio di Igiene Pubblica.
Attestata la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici
ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si
rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e
privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la
proliferazione del fenomeno riproduttivo;
Considerato - il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano,
con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e
privati; - i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni
dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio sui
marciapiedi, aree pubbliche; - il grave pregiudizio al decoro del paese, rappresentata dalla presenza di escrementi su
immobili, marciapiedi e aree prospicienti, che ne producono l’inevitabile degrado;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti al fine di eliminare il
pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati.
Considerato altresì di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di
adozione fino alla revoca dello stesso.
Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5.
Vista la Legge 157/92 in materia faunistica.
Visto l’art. 32 della Legge n. 883/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” che assegna al
Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la
salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Ufficiale di governo.
VIETA
A chiunque di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero sul territorio cittadino, con
espresso divieto di gettare su suolo pubblico e privato granaglie, scarti ed avanzi alimentari o
residui di cibo di qualsiasi genere su o dai balconi e dalle finestre.
ORDINA
A tutti i proprietari di immobili pubblici e privati, comprese chiese e luoghi di culto, nonché ai
proprietari delle reti elettriche e telefoniche i cui cavi siano installati sulle facciate, agli
amministratori di condominio e a chiunque vanti, a qualsiasi titolo, diritti reali su immobili presenti
nel territorio comunale, anche se non agibili e suscettibili di nidificazione o stazionamento di
piccioni, si ordina di: - provvedere entro 15gg dall’esecutività della presente Ordinanza e a proprie spese, alla
pulizia e disinfezione dei locali, dei cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano
nidificato e depositato guano, ivi comprese le rimozioni di reti di protezione da ripristinare a
norma di sicurezza, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone
sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano; - provvedere entro 6 mesi dall’esecutività della presente Ordinanza e a proprie spese, alla
messa in sicurezza degli immobili, in particolare degli elementi di aggetto degli stessi o
delle loro superfetazioni, al fine di non dover ricorrere alla presenza di reti di protezione
anticaduta che rappresentano uno dei principali siti di cumulo di guano su balconi e
pensiline. - provvedere mediante apposizione di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte
- le aperture
- di aerazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o
- luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili
applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti.
AVVERTE CHE
Che l’applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire dal 7 ottobre 2024, al fine di darne la più
ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori
condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari.
In caso d’inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell’art.
7 – bis, comma 1 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00.
Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti
in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l’applicazione di qualsiasi sanzione
amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.
La violazione del presente provvedimento per il caso di inottemperanza è soggetta alle sanzioni di
cui all’art. 650 del Codice Penale.
Qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della sanzione
suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento
al Servizio Ambiente e Igiene Urbana della Presente Amministrazione. Nei casi ritenuti necessari, i
lavori saranno eseguiti d’ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo Pec o
Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per
la riscossione coattiva.
RAMMENTA
Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario
enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del
codice civile.
L’adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità
durante le lavorazioni necessarie all’attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase
di esercizio.
Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella
presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che
verranno sostenute da questa Amministrazione.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto
relativo all’oggetto.
Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Varese, nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n. 1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
DISPONE - Che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai
Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo; - Che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia
incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di
dispositivi mobili quali fototrappole, che potranno essere dislocati dove ritenuto necessario; - Che la presente ordinanza sia pubblicata presso l’Albo Pretorio Comunale, affissa nelle sedi
opportune, nonché trasmessa in copia alla Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di
Stato di Grottaglie, alla Caserma dei Carabinieri di Grottaglie e alla Prefettura di Taranto.
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo online.
Grottaglie, 7 ottobre 2024 Il Sindaco
avv. Ciro D’Alò
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