SENTENZA TAR PUGLIA DEL 30 GENNAIO 2024
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2023,..
per l’annullamento
– di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura per l’affidamento dell’appalto inerente ai «Servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e complementari del Comune di Grottaglie ispirata a esigenze sociali e con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex d.m. Ambiente 13/02/2014 – Appalto verde», CIG
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie e di -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 …
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.5.2023 la -OMISSIS-. ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS- ed i relativi atti presupposti e conseguenti, con cui il Comune di Grottaglie ha disposto l’aggiudicazione a favore della società -OMISSIS-. dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e complementari nel territorio comunale.
La censura è infondata.
.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
– respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti;
– dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Grottaglie e nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nino Dello Preite Antonella Mangia
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