MONUMENTO DI PIACENTINI: ”E’ POSSIBILE INTERVENIRE, IL DECRETO TUTELA IL BENE DOPO 70 ANNI, MA NE HA SOLO 68”. MA NON E’ COSI’, E’ IN“ARCHITETTURE RELAZIONALI”.

.

IL MONUMETNO DI GOTTAGLIE E’ TUTELABILE IN QUANTO “ARCHITETTURE RELAZIONALI” AI SENSI DEGLI ARTT. 10 CO. 3 E 13 CO. 1 DEL CODICE ED  IN BASE ALL’ART. 10 CO. 3 LETT. D.

Trapelano dall’amministrazioni di Grottaglie indiscrezioni, per cui si vorrebbe sostenere  la tesi, per cui il Monumento ai Caduti opera di Marcello Piacentini e del complesso scultoreo realizzato dal Prof. Segio Sportelli, si dovrebbe  applicare la soglia dei  settant’anni  per la storicizzazione dell’opera. La norma invocata è quella del 2011 per gli immobili di enti pubblici (decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), poi, nel 2017, in via generale per tutti i beni culturali, mobili e immobili, pubblici e privati (art. 1, comma 175, lettera a, n. 2 della legge 4 agosto 2017, n. 124).

L’opera è stata commissionata nel 1956 dunque siamo a 68 anni dalla sua esecuzione, dunque i due anni, secondo la tesi sostenuta, consentono di poter intervenire sull’area, che ricordiamo è già vincolata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato-standars urbanistico e monumento ai Caduti, e che è obbligatorio certificare la conformità dei lavori in corso allo stesso strumento urbanistico.

Ma torniamo alla procedura in corso di riconoscimento dell’opera quale opera da tutelare da parte della soprintendenza, le diverse norme ed in particolare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre  agli articoli 10 e 13 , rimane  l’applicazione degli articoli dello stesso  Codice che considerano l’opera come espressione di valori legati alla storia più in generale (articolo 10, comma 3, lettera d, il cosiddetto ‘vincolo storico-relazionale’, per il quale non si applica il limite dell’età), o come complesso di valore paesaggistico.

Nel merito il Prof. Matteo Monti dettaglia i motivi per l’applicabilità del riconoscimento del vincolo storico-relazionale, chiarendo che  “s riesce a superare il mero dato temporale è quello dell’uso dell’art. 10 co. 3 lett. d del Codice dei Beni culturali (Tutela delle c.d. “architetture relazionali”). Come evidenziato , … le c.d. «architetture relazionali» possono essere tutelate attraverso lo strumento del combinato disposto fra gli artt. 10 co. 3 e 13 co. 1 del Codice: in base all’art. 10 co. 3 lett. d. è possibile sottoporre a tutela «le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare(ndr trattasi di un Monumento ai Caduti), della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose” . Possono essere ricordati in materia alcuni provvedimenti di indubbio interesse. Un primo esempio è quello della Casa alle Zattere di I. Gardella a Venezia per la quale il vincolo venne apposto nel 2001 a 43 anni dall’edificazione per «il valore di testimonianza della cultura architettonica contemporanea» , riconoscendola fra le opere di Gardella come «unicum nella sua vasta attività» . Medesimo rationale venne usato per tutelare a soli 30 anni dalla sua costruzione il Ponte sul Basento di S. Musmeci nel 200392 , la Scuola Media L. Da Vinci di M. Ridolfi e W. Frankl a Terni nel 2004 a 44 anni dalla sua realizzazione, della quale si evidenzia esplicitamente il «notevole interesse artistico»93 , e infine la Ex Colonia Marina di G. De Carlo a Riccione vincolata dopo 46 anni nel giugno 2009”.