DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale SEZIONE Osservatorio Fitosanitario PROT.AOO_181/ 0146148/2024
Ai proprietari/conduttori di terreni agricoli
Ai proprietari/gestori di superfici agricole non coltivate
www.emergenzaxylella.it
Circolare n. 1 del 21 marzo 2024
Il Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia” (D.G.R. n.
1866/2022 e 570/2023) prevede, tra le misure fitosanitarie obbligatorie utili a ridurre la popolazione del
vettore (Philaenus spumarius) di Xylella fastidiosa, le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature,
erpicature e trinciature).
L’attuale andamento climatico ha anticipato il ciclo del vettore come confermato anche dal monitoraggio
dei vettori attivato dall’Osservatorio fitosanitario. Nei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul
livello del mare, infatti, l’insetto è prossimo al raggiungimento del 4° stadio giovanile e, pertanto, occorre
eseguire le lavorazioni del terreno prima possibile.
AREA DELIMITATA A XYLELLA FASTIDIOSA PAUCA
Di seguito si riporta l’elenco dei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare, in cui è
obbligatorio eseguire tali lavorazioni.
- Carosino 9. Mola di Bari 17. Palagiano
- Carovigno 10. Monopoli 18. Polignano
- Cellamare 11. Monteiasi 19. Pulsano
- Faggiano 12. Montemesola 20. Roccaforzata
- Fasano 13. Monteparano 21. Rutigliano
- Grottaglie 14. Noicattaro 22. San Giorgio Ionico
- Leporano 15. Ostuni 23. Statte
- Massafra 16. Palagianello 24. Taranto
AREA DELIMITATA A XYLELLA FASTIDIOSA FASTIDIOSA
Alla luce del ritrovamento di Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa in agro di Triggiano, occorre eseguire
le lavorazioni del terreno anche nell’intero agro comunale di: - Triggiano
- Bari
- Noicattaro
- Capurso.
Nelle aree in cui è difficile o impossibile l’accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi
strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi
d’impossibilità d’intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti
a basso impatto.
Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite dai seguenti soggetti.
proprietari/conduttori di terreni agricoli;
proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde
pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
I soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs.
18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57″.
La presente misura fitosanitaria non si applica nelle seguenti aree:
aree protette;
macchia mediterranea;
boschi e pinete;
giardini privati.
Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto in consociazione con olivo quali: cereali,
proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni
adibiti a pascolo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo nell’area sottostante la pianta
dell’olivo.
Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene
realizzato dall’Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l’ausilio di rilievi
aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
Le lavorazioni devono essere eseguite entro il 10 aprile, fatte salve eventuali condizioni metereologiche
che rendano impraticabili le lavorazioni dei terreni.
Le informazioni relative al monitoraggio dei vett
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