TASSA RIFIUTI. DIFFERENZIATA AI MINIMI ED IMU “AL MASSIMO “. LA CASSAZIONE DICE “NO”.LA SENTENZA DEL MARZO 2024

I GRUPPI CONSILIARI DI FRATELLI D’ITALIA E DEL PARTITO DEMOCRATICO(ALL’OPPOSIZIONE) HANNO COMUNICATO CHE LA CASSAZIONE HA STABILITO (PER UN SOLO GROTTAGLIESE), CHE NON E’ APPLICABILE LA TARI COME DEPOSITO, GARAGE O AUTORIMESSA ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI.

Solo dall’anno prossimo, ai grottagliesi, si potrà applicare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel marzo scorso, in merito alla TARI. Infatti il sindaco, nell’ultimo consiglio comunale ha chiarito che ” la riduzione sarà applicata solo al cittadino che ottenuto la pronuncia dell’alta Corte, e che non sarà applicata per il passato ma solo a partire dall’anno prossimo.” Be se uniamo all sentenza il mancato raggiungimenbto del traguardo della raccolta differenziata, la “frittata” è fatta.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

In merito, cvomer abbiamo pubblicato ieri, non si è fatta attendere la reazione dell’opposizione, per primo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia , il Dott. Vincenzo lenti , il quale ha dichiarato ”

Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 29 aprile 2024 le modifiche al Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

Nel Regolamento è stato introdotto come locuzione di utenza domestica anche il concetto relativo alle pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito delle abitazioni principali.

Pertanto, da quest’anno la tariffa delle utenze domestiche sarà applicata anche alle pertinenze dell’abitazione principale, considerate prima della modifica al Regolamento come “utenze non domestiche”.

Toppo tardi. Ormai il danno è fatto!

Difatti è emerso, anche grazie al ricorso di un cittadino, che in questi anni a Grottaglie è stata computata la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa  più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Anziché continuare a perseguire i cittadini con inspiegabile ostinazione, questa Amministrazione comunale avrebbe dovuto semplicemente adeguarsi alla Circolare n. 1 del 2017, emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF, che già indicava come una utenza domestica dovesse intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze con una unica quota variabile.

Come intenderà questa Amministrazione comunale fronteggiare gli ulteriori ed eventuali ricorsi dei contribuenti grottagliesi, riguardanti la TARI riferita agli anni pregressi, col rischio molto serio di soccombere in giudizio?

Aseguire il gruppo del Partito Democratico all’opposizione , con Donatelli e Petraulo “

Una decisione imposta dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione ad un privato cittadino che da anni si batteva per ribadire il principio infine stabilito dal massimo livello giudiziale. Eppure ci si poteva fermare in tempo dopo la pronuncia favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di II grado che dava ragione al cittadino.

Invece il Comune si è rivolto alla Corte di Cassazione ricevendone però una “bacchettata”. Infatti la Suprema Corte ha stabilito che non è possibile applicare alle pertinenze delle abitazioni la categoria TARI prevista per depositi e autorimesse delle utenze non domestiche, essendo vietato ai Comuni intervenire sul presupposto della tassa determinando una modifica della fattispecie imponibile.

Così questo cittadino ha dovuto affrontare i tre gradi di giudizio nonostante ci fosse la pronuncia a lui favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di II grado.

Insomma emerge il solito intento “persecutorio” da parte del Comune, che ricorda la dolorosa vicenda riguardante i proprietari dei terreni nei Comparti C, costretti a pagare una sproporzionata tassazione IMU. Anche in questo caso si è arrivati a ricorrere alle aule dei Tribunali a causa della incomprensibile tenacia dell’amministrazione (e degli uffici comunali)  chiusa a tutte le proposte conciliative avanzate anche dal gruppo del PD. Non a caso, sia per i Comparti C e sia, in questo caso per l’applicazione della TARI, il Comune si affida al solito “famoso” avvocato barese.

Il risultato sarà quello di dover rimborsare il cittadino e tutti gli altri contribuenti che si trovano nelle medesime condizioni, oltre a prepararsi a ricevere numerosi ricorsi. Eppure bastava applicare la Circolare n.1/2017 del Dipartimento delle Finanze secondo cui una utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, con una unica quota variabile.