LE TESTATE ON LINE HANNO L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA TESTATA?
In base all’art. 3-bis del Decreto Legge 103/2012, “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.” Resta ferma la necessità dell’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo